CIRCOLARI
Offriamo aggiornamenti costanti all'interno delle nostre circolari.

L’art. 1, comma 860 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società, di persone e di capitali, ad esclusione delle società semplici che non esercitano un’impresa agricola, di dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare al Registro delle imprese. Sono esclusi i consorzi e le società consortili.

Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene le regole attuative del nuovo adempimento.

La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla “Rottamazione-quater”, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione agevolata (i decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta. Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L’art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

PREMESSA Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la legge di Bilancio 2025 al comma 81 novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento non tracciabili . Il comma 82 estende all’IRAP le disposizioni del comma 81, mentre il comma 83 prevede che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 . I commi 84 e 85 prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Il comma 86 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l’articolo 38-bis, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza , la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette. Circolare clienti nr. 7 potrete trovare tutte le informazioni e i dettagli St udio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti. Scarica il pdf della Nostra circolare:

L’art. 1 co. 81 - 83 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede nuovi requisiti per la deducibilità, dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC), sostenuti per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Analoghe condizioni operano per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi ai clienti.