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Circolare n. 17/2026 · novembre 2026

Superbonus, crediti per spese 2023: la quota 2027 in dieci rate (DDL di Bilancio 2027)

Pubblicata il · Studio De Gregorio Commercialisti Associati

Il disegno di legge di Bilancio 2027, presentato alla Camera il 30 ottobre 2026, propone di ripartire in dieci rate annuali di pari importo la quota utilizzabile nel 2027 dei crediti Superbonus derivanti da sconto in fattura o cessione per spese sostenute nel 2023. Lo stesso disegno di legge propone inoltre di ridurre da 50.000 a 30.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo scaduti oltre la quale è esclusa la compensazione dei crediti, compresi quelli Superbonus. La circolare illustra la disciplina vigente, la modifica proposta, i soggetti interessati ed esclusi, la nuova soglia e le verifiche da fare sulla quota 2026 ancora da compensare entro il 31 dicembre 2026.

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In sintesi

  • Oggi i crediti Superbonus per spese 2023 derivanti da sconto in fattura o cessione si utilizzano in quattro quote annuali, dal 2024 al 2027.
  • Il DDL di Bilancio 2027 (art. 37) propone di dividere la sola quota 2027 in dieci rate annuali di pari importo: secondo la relazione tecnica, dal 2027 al 2036.
  • Le quote 2024, 2025 e 2026 non cambierebbero e l’importo del credito resterebbe lo stesso: nel 2027 si compenserebbe solo un decimo della quota.
  • La ripartizione sarebbe automatica, senza un’opzione del titolare; resterebbe la regola per cui la rata non utilizzata nell’anno si perde.
  • Resterebbero esclusi i contribuenti che utilizzano la detrazione in dichiarazione, i committenti che hanno optato per sconto in fattura o cessione, i crediti di altri anni o di altre agevolazioni e le quote relative a spese con l’opzione dell’art. 9, co. 4, del DL 176/2022.
  • Dal 1° gennaio 2027 il DDL (art. 36) ridurrebbe da 50.000 a 30.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo scaduti, non rateizzati né sospesi, oltre la quale è esclusa la compensazione dei crediti in F24, compresi quelli Superbonus; restano compensabili i crediti contributivi e INAIL.
  • Le norme non sono ancora in vigore. La quota 2026 non è interessata dalla modifica e va utilizzata entro il 31 dicembre 2026: la parte non compensata si perde, salvo, per i soli crediti comunicati entro il 31 marzo 2023, l’opzione per ripartirla in dieci rate (art. 9, co. 4, del DL 176/2022), da valutare caso per caso.

A chi interessa

  • Imprese e professionisti che hanno praticato lo sconto in fattura su interventi Superbonus del 2023, se ancora titolari del credito
  • Banche, intermediari finanziari, imprese e altri soggetti che hanno acquistato crediti Superbonus per spese 2023

Date da ricordare

DataAdempimento
31 dicembre 2026Ultimo giorno per compensare la quota 2026 dei crediti: la parte non utilizzata si perde, salvo, per i soli crediti comunicati entro il 31 marzo 2023, l’opzione dell’art. 9, co. 4, del DL 176/2022
Dal 1° gennaio 2027Compensazione dei crediti esclusa in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti oltre 30.000 euro (oggi 50.000 euro), se la norma sarà approvata
Dal 2027 al 2036Utilizzo in dieci rate della quota 2027 dei crediti per spese 2023, se la norma sarà approvata (periodo indicato dalla relazione tecnica)

Riferimenti

  • Disegno di legge di Bilancio 2027 (A.C. n. 3174), artt. 36 e 37, comma 1
  • D.L. n. 34/2020, artt. 119 e 121
  • D.L. n. 176/2022, art. 9, comma 4
  • D.Lgs. n. 33/2025, art. 5, comma 7, e D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 49-quinquies
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 n. 132123
  • Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 20 giugno 2024 n. 136

La circolare completa, con l'analisi dei singoli punti, è disponibile in PDF.

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