CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - DL Sostegni

Studio De Gregorio • 23 marzo 2021

PREMESSA 

Le novità sono organizzate in 5 titoli e 41 articoli. Sono stati stanziati 32 miliardi €, strutturati in cinque ambiti d'intervento: 

  • sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore: con ridefinizione del contributo a fondo perduto e importanti per l'accesso e l'erogazione; 
  • lavoro e contrasto alla povertà: tra le misure, il sostegno al reddito dei lavoratori e il blocco dei licenziamenti; indennità ai lavoratori stagionali del turismo; il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza e l'estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove mensilità; 
  • salute e sicurezza: con importanti interventi a supporto della campagna vaccinale, tra le misure il coinvolgimento delle strutture alberghiere e ricettive fino al 31 maggio 2021; 
  • sostegno agli enti territoriali: con ristori a favore dei comuni, province e enti territoriali per le minori entrate; 
  • ulteriori interventi settoriali: con importanti misure e stanziamento a favore di alcuni settori tra cui istruzione, cultura, spettacolo, filiere agricole e ambito fieristico. 


Sotto un profilo meramente fiscale le misure disposte definiscono un nuovo ambito applicativo del contributo a fondo perduto, l'adozione di misure per favorire la ripresa rallentando le attività legate alla riscossione coatta, l'introduzione della cancellazione dei debiti e le nuove proroghe dei termini legati ai principali adempimenti. 


IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti è definito all'art. 1 del Decreto Sostegni in commento. Il meccanismo è stato ottimizzato, da un lato eliminando il riferimento ai codici ATECO, dall'altro alzando la soglia massima del fatturato per poter accedere. È stato eliminato il limite di 5 milioni € e non è prevista più alcuna limitazione correlata all'attività esercitata o all'ordine professionale di apparenza e alla relativa Cassa di previdenza. 


Soggetti beneficiari: sono i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 32 TUIR), nonché gli enti non commerciali e del terzo settore. 


Soggetti esclusi: 

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; 
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
  • gli enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis TUIR.

La condizione da soddisfare per richiedere il nuovo contributo è aver subito perdite di fatturato e dei corrispettivi, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. 

Per determinare tale ammontare occorre far riferimento, come espressamente indicato all'art. 1 c. 4 del citato decreto, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

Chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti legati al calo del fatturato. 

Il contributo prevede cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019, il parametro di calcolo è il calo medio mensile a cui si applica una percentuale che decresce all'aumentare del fatturato. In pratica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all'anno 2019. 


RICAVI / COMPENSI % 

La percentuale si applica sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 

  • fino a 100 mila € 60% 
  • da 100 mila a 400 mila € 50% 
  • da 400 mila a 1 milione di € 40% 
  • da 1 milione a 5 milioni di € 30% 
  • da 5 milioni a 10 milioni di € 20% 


I limiti del contributo a fondo perduto riguardano: 

  • il fatturato: possono fruire del contributo le imprese con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni € nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento; 
  • l'importo del contributo: l'ammontare del contributo non può essere inferiore: 
  • a 1.000 € per le persone fisiche; 
  • a 2.000 € per gli altri soggetti
  • e al contempo non può superare 150.000 €. 

Il contributo a fondo perduto non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap, né del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR. 

Il contributo spettante potrà essere fruito, a scelta del contribuente, in due modalità: 

  • direttamente come “liquidità”, ricevendo l'ammontare spettante tramite bonifico bancario nel proprio conto corrente intestato al beneficiario; 
  • credito d'imposta, cioè utilizzandolo in compensazione in via telematica mediante il modello F24, in tal caso non si applicheranno i limiti fissati dall'art. 31 c. 1 DL 78/2010. 


Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.


Testo definitivo DL Sostegni

Condividi contenuto

obbligo per amministratori amministratore commercialista società commercialisti pinerolo torino roma
18 aprile 2025
L’art. 1, comma 860 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società, di persone e di capitali, ad esclusione delle società semplici che non esercitano un’impresa agricola, di dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare al Registro delle imprese. Sono esclusi i consorzi e le società consortili.
polizze polizza catastrofali proroga differenziata faq aria commercialisti commercialista torino
31 marzo 2025
Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene le regole attuative del nuovo adempimento.
rottamazione quater riammissione definizione agevolata FAQ domande risposta pinerolo commercialista
13 marzo 2025
La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla “Rottamazione-quater”, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione agevolata (i decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta. Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
obbligo assicurazione rischi catastrofali imprese terremoto alluvione pinerolo torino commercialista
6 marzo 2025
L’art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
limite deducibilità spese trasferta dipendenti autonomi pinerolo roma torino commercialista ragio
5 marzo 2025
PREMESSA Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la legge di Bilancio 2025 al comma 81 novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento non tracciabili . Il comma 82 estende all’IRAP le disposizioni del comma 81, mentre il comma 83 prevede che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 . I commi 84 e 85 prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Il comma 86 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l’articolo 38-bis, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza , la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.  Circolare clienti nr. 7 potrete trovare tutte le informazioni e i dettagli St udio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti. Scarica il pdf della Nostra circolare:
trasferta rappresentanza obblighi traccibilità obblighi pinerolo torino roma torino pinerolo
21 febbraio 2025
L’art. 1 co. 81 - 83 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede nuovi requisiti per la deducibilità, dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC), sostenuti per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Analoghe condizioni operano per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi ai clienti.
ravvedimento speciale 2018 2022 cpb concordato biennale commercialista commercialisti guida
19 febbraio 2025
La Legge di conversione del DL 9.8.2024 n. 1133 (c.d. "Decreto Omnibus") ha introdotto, con l'art. 2-quater, un "regime di ravvedimento" applicabile facoltativamente dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 134; in particolare, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva, sono inibite le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73 e quelle ai fini IVA di cui all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
reverse charge logistica trasporto pinerolo torino roma commercialista commercialisti estensione
14 febbraio 2025
La Legge di Bilancio 2025 amplia l'applicazione del reverse charge ai settori della logistica e dei trasporti, introducendo una vera e propria rivoluzione nella gestione dell'IVA, con l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale e semplificare gli obblighi fiscali. In attesa delle necessarie approvazioni da parte dell'Unione Europea, esaminiamo le modifiche introdotte, considerando gli aspetti legati alla disciplina transitoria, alle sanzioni e alle nuove opportunità che si presentano per le imprese, per comprendere meglio i cambiamenti e gli effetti pratici sul settore.
legge bilancio 2025 novità commercialista commercialisti Italia torino roma Pinerolo fisco fiscale
3 gennaio 2025
Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bi­lancio 2025), in vigore dall’1.1.2025. Nella circolare potrete approfondire: - Principali novità in materia fiscale e agevolativa; - Principali novità in materia di lavoro e previdenza; - Altri principali novità.
detrazioni riordino legge bilancio 2025 commercialisti commercialista Pinerolo torino roma novità
3 gennaio 2025
La Legge di Bilancio 2025 prevede, per i percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, dei limiti per l’accesso alle detrazioni sull’imposta sul reddito, definiti in funzione del reddito percepito e del numero di figli a carico. In particolare, per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili dall’imposta lorda sono ammissibili fino a un importo calcolato moltiplicando l'importo base della detrazione per il reddito complessivo del contribuente, applicando il coefficiente corrispondente al numero di figli a carico.
Altri post