CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - DL Sostegni
PREMESSA
Le novità sono organizzate in 5 titoli e 41 articoli. Sono stati stanziati 32 miliardi €, strutturati in cinque ambiti d'intervento:
- sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore: con ridefinizione del contributo a fondo perduto e importanti per l'accesso e l'erogazione;
- lavoro e contrasto alla povertà: tra le misure, il sostegno al reddito dei lavoratori e il blocco dei licenziamenti; indennità ai lavoratori stagionali del turismo; il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza e l'estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove mensilità;
- salute e sicurezza: con importanti interventi a supporto della campagna vaccinale, tra le misure il coinvolgimento delle strutture alberghiere e ricettive fino al 31 maggio 2021;
- sostegno agli enti territoriali: con ristori a favore dei comuni, province e enti territoriali per le minori entrate;
- ulteriori interventi settoriali: con importanti misure e stanziamento a favore di alcuni settori tra cui istruzione, cultura, spettacolo, filiere agricole e ambito fieristico.
Sotto un profilo meramente fiscale le misure disposte definiscono un nuovo ambito applicativo del contributo a fondo perduto, l'adozione di misure per favorire la ripresa rallentando le attività legate alla riscossione coatta, l'introduzione della cancellazione dei debiti e le nuove proroghe dei termini legati ai principali adempimenti.
IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti è definito all'art. 1 del Decreto Sostegni in commento. Il meccanismo è stato ottimizzato, da un lato eliminando il riferimento ai codici ATECO, dall'altro alzando la soglia massima del fatturato per poter accedere. È stato eliminato il limite di 5 milioni € e non è prevista più alcuna limitazione correlata all'attività esercitata o all'ordine professionale di apparenza e alla relativa Cassa di previdenza.
Soggetti beneficiari: sono i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 32 TUIR), nonché gli enti non commerciali e del terzo settore.
Soggetti esclusi:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis TUIR.
La condizione da soddisfare per richiedere il nuovo contributo è aver subito perdite di fatturato e dei corrispettivi, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile.
Per determinare tale ammontare occorre far riferimento, come espressamente indicato all'art. 1 c. 4 del citato decreto, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti legati al calo del fatturato.
Il contributo prevede cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019, il parametro di calcolo è il calo medio mensile a cui si applica una percentuale che decresce all'aumentare del fatturato. In pratica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all'anno 2019.
RICAVI / COMPENSI %
La percentuale si applica sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019
- fino a 100 mila € 60%
- da 100 mila a 400 mila € 50%
- da 400 mila a 1 milione di € 40%
- da 1 milione a 5 milioni di € 30%
- da 5 milioni a 10 milioni di € 20%
I limiti del contributo a fondo perduto riguardano:
- il fatturato: possono fruire del contributo le imprese con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni € nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento;
- l'importo del contributo: l'ammontare del contributo non può essere inferiore:
- a 1.000 € per le persone fisiche;
- a 2.000 € per gli altri soggetti
- e al contempo non può superare 150.000 €.
Il contributo a fondo perduto non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap, né del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR.
Il contributo spettante potrà essere fruito, a scelta del contribuente, in due modalità:
- direttamente come “liquidità”, ricevendo l'ammontare spettante tramite bonifico bancario nel proprio conto corrente intestato al beneficiario;
- credito d'imposta, cioè utilizzandolo in compensazione in via telematica mediante il modello F24, in tal caso non si applicheranno i limiti fissati dall'art. 31 c. 1 DL 78/2010.
Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.
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