CIRC. CLIENTI MARZO 2025 NR. 7 - LIMITI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DA LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
PREMESSA
Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la legge di Bilancio 2025 al comma 81 novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento non tracciabili. Il comma 82 estende all’IRAP le disposizioni del comma 81, mentre il comma 83 prevede che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. I commi 84 e 85 prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Il comma 86 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l’articolo 38-bis, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.
Circolare clienti nr. 7 potrete trovare tutte le informazioni e i dettagli
Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.
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