Sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento
Viene disposta una ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto dall’8.3.2020 al 30.6.2021.
I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato), pur restando ferma la possibilità di presentare domanda di dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. Lo stesso vale per gli avvisi di accertamento doganale (art. 9 co. 3-bis - 3-sexies del DL 16/2012) nonché per gli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010.
Il termine della sospensione dei pagamenti, interessato da una serie di rinvii normativi, da ultimo era fissato al 30.4.2021 quindi il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021.
Dilazioni dei ruoli
Anche le rate da dilazione dei ruoli di cui all’art. 19 del DPR 602/73 rientrano nella proroga. Quindi, le rate scadute dall’8.3.2020 al 30.6.2021 vanno pagate entro il 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7.2021 cade di sabato).
Accertamenti esecutivi
Per espressa disposizione normativa, la sospensione dei pagamenti vale anche per gli avvisi di accertamento esecutivo ex art. 29 del DL 78/2010, emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Ne consegue che se il pagamento scade dall’8.3.2020 al 30.6.2021, slitta al 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7.2021 cade di sabato). Purtroppo, secondo la costante interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (vedasi ad esempio la circ. 20.3.2020 n. 5), la sospensione non riguarda il termine per il pagamento delle somme intimate con l’atto, ma il pagamento delle somme già affidate in riscossione.
Interpretazione che pone in sostanza nel nulla la prescrizione normativa, semplicemente in quanto, da un lato, il pagamento delle somme deve avvenire entro il termine per il ricorso, dall’altro, dall’affidamento in riscossione in poi nemmeno ci sono veri e propri termini di pagamento. Si confida in un mutamento di prassi, anche in considerazione del fatto che così si è espresso l’INPS nel simile caso degli avvisi di addebito (circ. INPS 9.4.2020 n. 52, § 7). Lo stesso problema si pone per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale (art. 1 co. 792 - 804 della L. 160/2019), relativamente ai quali è opportuno visionare il regolamento comunale e/o contattare il singolo ufficio tributi per appurare eventuali interpretazioni sul punto.
Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.
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